| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 24/12/2003 n. 35062. A decorrere dall’anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro. 63. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento. 64. All’articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro». 65. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: «degli utili distribuiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei proventi cui al comma 37», dopo le parole: «la provincia di Lecco,» sono inserite le seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse le seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco». 66. Il termine di cui all’articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001 n. 448, è differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005. 67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 68. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente: «14-bis.1. L’efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea». 69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985 n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. 70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. Art. 3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all’articolazione su più sedi dell’attività didattica. 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente. 3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l’interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività. 4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l’attuazione delle politiche comunitarie e per l’internazionalizzazione delle imprese. 5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione globale GNSS- Galileo», ai sensi della legge 29 gennaio 2001 n. 10, e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 128. 6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127. 7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. 8. Per l’anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. 9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. 10. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese: a) 100 milioni di euro per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000; b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003. 11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettiva- mente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 12. Al fine di provvedere all’estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro. 13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell’articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929 n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l’anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l’entità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca d’Italia trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d’Italia. 15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all’atto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l’istituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l’importo dell’operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione bancaria italiana. 16. Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76, solo per finanziare spese di investimento. 17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un’attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un’unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea. 18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
Pagina 5/25 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|